Annullamento di un contratto: necessaria una prova rigorosa dell’incapacità naturale di uno dei contraenti
La malafede dell’altro contraente può essere desunta dalla sussistenza di un grave pregiudizio e dalla consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente rivelatosi incapace
Al fine dell’accoglimento della domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 24435 del 3 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo alla compravendita di una casa.
A fronte, poi, dell’incapacità di un contraente, la malafede dell’altro contraente può essere desunta dalla sussistenza di un grave pregiudizio e dalla consapevolezza della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente rivelatosi incapace.
Analizzando lo specifico caso, è provata, al momento della compravendita, l’incapacità di un contraente, e ciò sulla base di una serie di elementi: una perizia medica che, svolta nel processo penale per il reato di circonvenzione di incapace con tre persone, di nazionalità pakistana, accusate di essersi fatti consegnare e inviare plurime somme di denaro, aveva concluso per la parziale incapacità di intendere e di volere del soggetto., con specifico riferimento al compimento di atti dispositivi del patrimonio di fatti posti in essere in epoca prossima alla cessione dell’immobile oggetto del processo, quali l’invio della somma di 260mila euro in Pakistan, la permuta del proprio appartamento con sette cantine, l’enorme sproporzione al ribasso del prezzo di vendita dell’immobile oggetto di causa. E proprio quanto al grave pregiudizio, esso è provato dalla ricordata sproporzione tra il prezzo di vendita dell’immobile e il prezzo di mercato dell’immobile, sei volte superiore.
Quanto, infine, alla malafede dell’altro contraente, indizi rivelatori sono la sussistenza di un grave pregiudizio per il contraente incapace e la consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente incapace, consapevolezza provata per l’ampio divario, appunto, tra prezzo di vendita e valore di mercato dell’immobile.