‘Contrassegni’ per i veicoli utilizzati dai disabili: legittimo imporre la comunicazione delle targhe
Respinte le obiezioni sollevate da numerosi cittadini rispetto alla deliberazione di giunta con cui il Comune di Napoli ha, nel maggio del 2024, determinato di aderire ufficialmente alla ‘Piattaforma Unica Nazionale Informatica dei Contrassegni Unificati Disabili Europei’
Legittima la disciplina recante, come da decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la definizione delle procedure per l’istituzione della piattaforma nazionale informatica dei ‘contrassegni unificati disabili europei’, anche nella parte in cui prevede che il soggetto, che richiede il contrassegno, debba comunicare le targhe (fino ad un massimo di due) associate al contrassegno, con possibilità, però, di modificarle.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 22066 del 5 dicembre 2025 del Tar Lazio), chiamati a prendere in esame le obiezioni sollevate da numerosi cittadini rispetto alla deliberazione di giunta con cui il Comune di Napoli ha, nel maggio del 2024, determinato di aderire ufficialmente alla ‘Piattaforma Unica Nazionale Informatica dei Contrassegni Unificati Disabili Europei’, istituita con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dando quindi mandato agli uffici comunali di adottare gli atti consequenziali, ivi inclusa la previsione del costante e tempestivo aggiornamento per le ‘Zone a traffico limitato’, con controllo in tempo reale delle targhe attive abilitate al transito e alla sosta in tutto il territorio cittadino.
In sostanza, tale disciplina subordina la possibilità per la persona disabile di circolare e sostare liberamente alla previa indicazione del numero di targa dei veicoli che verranno utilizzati a tale scopo, da associare al contrassegno unificato di cui quella persona sia titolare, limitandoli peraltro ad un massimo di due.
Per i giudici del Tar Lazio non ci sono dubbi: le obiezioni sollevate dai cittadini sono prive di fondamento.
Punto di partenza è, ovviamente, il decreto ministeriale, che ha fissato alcuni punti fermi: il richiedente il contrassegno ovvero il titolare del contrassegno, può depositare presso il competente ufficio comunale la richiesta per l’attribuzione del codice univoco, associato al ‘contrassegno unificato disabili europeo’, indicando, secondo un criterio di priorità il numero di targa di uno o più veicoli, fino ad un massimo di due; il titolare del contrassegno, accedendo mediante ‘SPID’, ‘CIE’ o ‘CNS’ ad un’apposita funzione informatica accessibile dal sito ‘www.ilportaledellautomobilista.it’ e dalla applicazione ‘IO’ e, eventualmente, anche da altra applicazione per dispositivi mobili, può: modificare l’abbinamento del codice univoco ad una targa, selezionandone una tra quelle già presenti nel sistema; cancellare una o più targhe, sostituendole con altre, sempre nel limite massimo di due; segnalare i casi in cui, per furto o smarrimento, il codice univoco non sia più da ritenersi valido.
Secondo i cittadini, la disciplina introdotta dal decreto è illegittima in quanto: la prevista associazione del contrassegno disabili alle targhe dei veicoli utilizzati (peraltro, in massimo di due) contravverrebbe alla normativa secondo cui il contrassegno non è vincolato ad uno specifico veicolo, concretandosi altresì in una violazione dei principi costituzionali e sovranazionali che garantiscono l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità delle persone disabili; il decreto, prevedendo tale necessaria associazione, avrebbe esorbitato dalle proprie attribuzioni, limitate alla definizione delle procedure per l’istituzione della piattaforma.
Tali censure non sono fondate, ribattono i giudici, innanzitutto perché è la norma ad aver previsto l’associazione dei contrassegni alle targhe dei veicoli utilizzati dai relativi titolari. Nel demandare al decreto ministeriale la definizione delle procedure per l’istituzione della piattaforma, la legge istitutiva non può che interpretarsi riconducendo all’ambito di attribuzioni così conferito all’amministrazione anche la definizione delle modalità attraverso le quali realizzare detta associazione, in mancanza delle quali la piattaforma rimarrebbe priva di qualsivoglia contenuto.
Il decreto ha, peraltro, declinato la prevista associazione opportunamente coordinando la previsione di legge secondo cui il contrassegno non è vincolato a uno specifico veicolo, prevedendo che al contrassegno possano essere associati fino a un massimo di due veicoli, con la possibilità, tuttavia, di sostituire successivamente le targhe così indicate senza limitazioni. L’associazione, pertanto, non costituisce un vincolo, bensì un’indicazione richiesta a fini di controllo e che può essere modificata in qualsiasi momento in assoluta autonomia dal titolare del contrassegno.
I cittadini contestano l’esigenza di provvedere a tali adempimenti, sostenendo che il diritto alla circolazione non può essere sottoposto a siffatti oneri. Ma tale impostazione è erronea, secondo i giudici del Tar Lazio, poiché, anche a prescindere da ogni notazione circa la non obbligatorietà del sistema, va osservato che nelle ‘zone a traffico limitato’ l’accesso è consentito esclusivamente a particolari categorie di veicoli, e il relativo controllo viene effettuato tipicamente tramite strumenti elettronici che consentono il controllo incrociato della targa del veicolo con le autorizzazioni rilasciate.
Ritenere che tale sistema di sorveglianza sia illegittimo in quanto conculcherebbe il diritto alla circolazione della persona disabile, secondo quanto affermato dai cittadini, significherebbe, di fatto, precludere l’utilizzabilità di tali sistemi in assoluto. L’amministrazione, infatti, non potrebbe mai sapere se una determinata vettura stia trasportando o meno una persona titolare di contrassegno e, pertanto, il senso stesso delle autorizzazioni in deroga al divieto di accesso non avrebbe più alcun significato, in quanto nei grandi centri abitati, in cui tipicamente insistono le ‘zone a traffico limitato’, il controllo su strada non può che essere circoscritto a casi limitati e sporadici, laddove l’inutilizzabilità dei varchi elettronici si tradurrebbe nella pressoché totale abdicazione a un controllo effettivo del divieto di accesso, con ogni conseguenza sull’eguale diritto di ciascun soggetto autorizzato a circolare e sostare all’interno delle medesime, che ne verrebbe inevitabilmente pregiudicato.
A fronte delle contestazioni mosse dai cittadini, non si comprende in che modo sarebbe possibile verificare altrimenti, efficacemente, il rispetto del divieto di accesso. Il richiamo a strumenti più avanzati di controllo elettronico direttamente conseguenti alle specifiche tecniche del contrassegno (come i microchip installati su di esso), certamente auspicabili, non possono valere a decretare l’illegittimità di ogni altra forma di verifica nel frattempo implementabile e che non si risolva nella rinuncia a un controllo efficace.
D’altra parte, gli incombenti richiesti al titolare del contrassegno garantiscono il dominio di questi circa l’utilizzo del documento, in un’ottica di prevenzione degli abusi, e si sostanziano in adempimenti riconducibili ai doveri di solidarietà sociale senz’altro esigibili onde assicurare la stessa effettività delle prerogative riconosciute dalla legge al titolare stesso e ai terzi che vantano pari diritti.
In sostanza, la disciplina della ‘piattaforma unica’, peraltro non cogente, in quanto non ne viene imposto l’utilizzo, realizza un idoneo contemperamento del diritto alla mobilità delle persone disabili con le esigenze connesse all’effettività dei controlli funzionali a garantire la generale fruibilità di tale diritto. E, peraltro, l’utilizzo del nuovo sistema è rimesso alla libera adesione del titolare del contrassegno che, pertanto, non ne viene in alcun modo pregiudicato, potendo egli avvalersi, anzi, di modalità di colloquio con le autorità comunali più efficaci e tempestive rispetto agli ordinari adempimenti cui altrimenti andrebbe incontro.