Natura del sepolcro: decisiva la volontà del fondatore

In caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio, con la conseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascita e si rivela intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa

Natura del sepolcro: decisiva la volontà del fondatore

Ciò che determina la natura – gentilizia o ereditaria – del sepolcro è la volontà del fondatore, volontà da accertare con riferimento al momento della fondazione. In caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio, con la conseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascita e si rivela intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 7277 del 26 marzo 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame un contenzioso relativo all’accertamento della natura familiare (cioè gentilizia) di un sepolcro realizzato, in forza di concessione risalente al 1926, in un cimitero nelle Marche.
A dare il ‘la’ alla querelle è stato un nipote della persona che ha realizzato il sepolcro, il quale ha agito per ottenere la declaratoria di nullità o di inefficacia della scrittura privata, risalente al 1951, con cui il figlio del fondatore del sepolcro aveva ceduto cinque loculi della cappella ad un soggetto esterno alla cerchia familiare e ciò in cambio di 50mila lire e di una porzione di maiale.
I magistrati di Cassazione precisano che, per distinguere lo ius sepulchri iure sanguinis da quello iure successionis, occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, poiché sono indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e si deve ritenere, salva disposizione contraria, che la volontà di destinazione sia sibi familaeque suae. Pertanto, il familiare acquista iure proprio il diritto al sepolcro – imprescrittibile e irrinunciabile – fin dal momento della nascita, senza poterlo trasmettere né per atto inter vivos, né mortis causa, cosicché si costituisce tra i contitolari una comunione destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto.
Smentita la valutazione compiuta in Appello e sfavorevole al nipote del fondatore del sepolcro, valutazione fondata su tre circostanze da cui si è desunta la volontà del fondatore di non riservare la cappella alla propria discendenza. In realtà, nessuna delle circostanze evidenziate è, secondo i giudici di Cassazione, idonea a superare la presunzione di gentilizietà. In particolare, la delibera podestarile del 1926 è un atto amministrativo di concessione dell’area cimiteriale e la locuzione “ed ad altri soggetti” non esprime la volontà privata del fondatore in ordine alla destinazione del sepolcro ma si riferisce ai termini della concessione amministrativa. La denominazione impressa al sepolcro depone per la destinazione familiare e il silenzio del titolo concessorio circa il carattere non familiare della sepoltura opera a favore della presunzione. Quanto alla scrittura privata del 1951, essa è un atto dispositivo compiuto non dal fondatore, bensì dal figlio, a venticinque anni dalla fondazione del sepolcro: non esprime pertanto la volontà del fondatore al momento della fondazione, che è l’unico parametro rilevante ai fini della qualificazione. Infine, l’inerzia dei discendenti attiene a vicende successive alla fondazione e non è idonea a mutare la natura del diritto, che si acquisisce iure sanguinis sin dalla nascita e resta imprescrittibile.

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