Niente controllo giudiziario per la società a fronte di mere irregolarità formali addebitabili all’amministratore
Respinta la richiesta avanzata dal socio di maggioranza e mirata alla nomina di un amministratore giudiziario
La liquidazione di acconti sui compensi del curatore in corso di procedura, per un importo complessivo superiore al compenso finale nei valori massimi liquidabili, costituisce un fatto oggettivo che inficia la correttezza del conto e lo rende non approvabile
Fondamentale che il godimento del bene comune sia strumentale al godimento del bene individuale e non suscettibile di autonoma utilità