Niente ‘straordinario’ per le ore extra di impiego del ‘lavoratore socialmente utile’
I giudici sottolineano che il coinvolgimento in lavori socialmente utili non equivale a un rapporto di lavoro subordinato a termine
Necessario tenere conto di ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, sforzo dimostrabile anche attraverso la produzione documentale relativa a corsi di alfabetizzazione o a contratti di lavoro o ad attività di volontariato
Sufficiente, chiariscono i giudici, la colpa intesa come oggettiva inosservanza delle regole di normale prudenza, non essendo necessario che il comportamento del danneggiato presenti i caratteri di abnormità, eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità