Vettura impatta contro un cinghiale: per il risarcimento è necessaria l’esatta dinamica del sinistro
Fondamentale emerga che il conducente ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il comportamento dell’animale selvatico ha avuto effettivamente un carattere di imprevedibilità ed irrazionalità
A fronte di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici, ai fini dell’integrazione della fattispecie di responsabilità per danni cagionati da animali, non è sufficiente per il danneggiato dimostrare la presenza dell’animale sulla carreggiata e l’impatto tra la bestia e il veicolo, essendo egli tenuto ad allegare e dimostrare l’esatta dinamica del sinistro, da cui è necessario emerga che egli aveva adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che il comportamento dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva o quanto meno concorrente del danno.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 25897 del 24 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso originato da un episodio verificatosi lungo una strada provinciale nel territorio di Fermo.
A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è un automobilista che agisce in giudizio nei confronti della Regione Marche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a seguito della collisione con un cinghiale.
In primo grado viene accolta la richiesta di ristoro economico. In secondo grado, invece, i giudici escludono ogni possibile addebito a carico della Regione.
A respingere definitivamente le obiezioni sollevate dall’automobilista sono i magistrati di Cassazione, i quali osservano che mancano certezze sull’esatta dinamica del sinistro. In sostanza, non vi sono prove da cui emerga che il conducente abbia adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida e che la condotta dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui, nonostante ogni cautela, non sarebbe stato comunque possibile evitare l’impatto, di modo che la condotta dell’animale possa effettivamente ritenersi causa efficiente del danno.
Detto ancora più chiaramente, l’automobilista non ha fornito una sufficiente prova della precisa dinamica dell’incidente, e, quindi, non ha neanche, ovviamente, fornito la prova – certamente a suo carico – della circostanza di fatto che l’evento dannoso era stato effettivamente causato dall’animale selvatico.
Questa lacuna è fondamentale, alla luce del principio secondo cui, Codice Civile alla mano, in materia di danni da fauna selvatica, grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi. E, in questa ottica, nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici, non può ritenersi sufficiente la sola dimostrazione della presenza dell’animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l’impatto tra l’animale ed il veicolo.