Aeromobili di Stato per protezione di soggetti esposti a minaccia o pericolo: è competenza del Sottosegretario di Stato

Impossibile ipotizzare l’esistenza di interferenze tra i poteri del Ministro dell’Interno e quelli del Sottosegretario di Stato delegato in materia

Aeromobili di Stato per protezione di soggetti esposti a minaccia o pericolo: è competenza del Sottosegretario di Stato

Lautorizzazione allutilizzo degli aeromobili di Stato per finalità di protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo rientra nella competenza del Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (parere del 22 dicembre 2025 del Consiglio di Stato), i quali aggiungono che non vi sono pertanto interferenze tra i poteri del Ministro dell’Interno e quelli del Sottosegretario di Stato delegato in materia. Difatti, al primo spetta lindividuazione dei soggetti aventi titolo ad usufruire dei voli di Stato per esigenze di sicurezza, mentre al secondo spetta lautorizzazione allimpiego degli aeromobili di Stato. Perciò, in concreto, il provvedimento autorizzatorio del Ministro dell’Interno costituisce infatti un atto di legittimazione alla richiesta di utilizzo al volo di Stato (ovvero unautorizzazione data una volta per tutte con limitata valenza temporale, previo accertamento della sussistenza delle ragioni che possono giustificare lutilizzo del volo di Stato), mentre lautorizzazione del Sottosegretario di Stato riguarda lutilizzo dellaeromobile di Stato in concreto, in ragione cioè della effettiva e specifica richiesta del soggetto legittimato.
Analizzando lo specifico caso, per i giudici è da respingere il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso un provvedimento di diniego all’utilizzo di voli di Stato, provvedimento adottato nei confronti di un Procuratore della Repubblica.
Ricostruita la complessa normativa in materia, spetta al Ministro dell’Interno di adottare i provvedimenti ed impartire le direttive per la tutela e la protezione tra gli altri delle personalità soggette a pericolo o minacce, potenziali o attuali, e di adottare altresì, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, apposite direttive per disporre i voli di Stato atti a garantire la sicurezza anche delle altre persone soggette a pericoli e minacce.
In sostanza, la normativa, pur limitando a specifiche personalità i voli di Stato, ammette eccezioni che devono tuttavia essere specificamente autorizzate. In attuazione delle disposizioni normative, la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri (“Direttiva in materia di trasporto aereo di Stato”), dopo aver tratteggiato le finalità del trasporto aereo di Stato, precisando tra l’altro che esso concorre alla protezione dei soggetti esposti a minaccia o pericolo, stabilisce che il trasporto aereo può essere altresì disposto per finalità di protezione dei soggetti individuati con decreto del Ministero dell’Interno, ed espressamente prevede che l’impiego degli aeromobili di Stato per le finalità previste è autorizzato esclusivamente dal Sottosegretario di Stato, specificamente delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su segnalazione e parere del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

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