Vizi e mancanza di qualità del bene: esclusa l’ipotesi della vendita di aliud pro alio
L’aliud pro alio si ha quando la cosa venduta appartiene a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto
La garanzia per vizi e la mancanza di qualità promesse o essenziali, pur presupponendo entrambe l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto la prima riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra. Entrambe le ipotesi differiscono dalla vendita di aliud pro alio, che si ha quando, invece, la cosa venduta appartiene a un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cosiddetta inidoneità ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie del tutto diversa da quella dedotta in contratto.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 20871 del 19 giugno 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito della vendita di un natante rivelatosi affetto da vizi costruttivi e progetturali.
A dare il ‘la’ al contenzioso è la società che, dopo avere acquistato il natante, cita in giudizio l’azienda che lo ha realizzato e glielo ha venduto, chiedendone la condanna a risarcire i danni subiti, e quantificati in 150mila euro, oltre ai danni conseguenti al mancato utilizzo dell’imbarcazione.
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: si deve parlare di vendita di aliud pro alio, con conseguente ristoro economico, quantificato in 110mila euro, per l’acquirente del natante.
Per i magistrati di Cassazione, invece, non è corretto parlare di vendita di aliud pro alio. In Appello, difatti, si è sostenuto la ricorrenza della figura giuridica dell’aliud pro alio perché il bene consegnato è risultato essere difforme dall’originario progetto predisposto per la realizzazione del natante in questione e approvato dall’organismo italiano navale, ma, osservano i magistrati di Cassazione, non si è considerato che pacificamente il bene venduto era destinato, secondo la deduzione dello stesso acquirente, a essere noleggiato a terzi – cosiddetto charter nautico – e che l’imbarcazione per oltre cinque anni era stata adibita alla prevista attività di locazione e noleggio, circostanza, questa, che rende evidentemente non credibile l’ipotesi che si sia trattato di un caso di vendita di aliud pro alio.