Giudizio sullo status coniugale: criteri per la nomina del curatore speciale
Necessaria la presenza di elementi concreti che attestino la condizione di incapacità naturale per malattia di mente

Nei giudizi relativi allo status coniugale, la nomina del curatore speciale per la parte affetta da incapacità naturale per malattia di mente è necessaria solo in presenza di elementi concreti che attestino tale condizione – ad esempio, sentenza di interdizione o di inabilitazione –, non potendo essa derivare da mere allegazioni di parte.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 10776 del 24 aprile 2025 della Cassazione), i quali aggiungono poi che l’eventuale invalidità della procura alle liti rilasciata dall’incapace naturale può essere fatta valere solo su istanza dell’incapace stesso e solo se l’atto risulti effettivamente lesivo dei suoi interessi.
Analizzando lo specifico caso, sul tavolo vi è la questione sollevata dall’uomo, il quale lamente la mancata consulenza tecnica sulla persona della ex moglie, in merito a psiche, capacità naturale e capacità genitoriale, pur a fronte di una corposa documentazione medica, attestante le problematiche di salute psichica della donna, ovvero l’esistenza di un grave disturbo borderline di personalità determinante dissociazione psicotica.
In aggiunta, poi, l’uomo sostiene la tesi dell’annullabilità della separazione, a fronte di un vizio del consenso, ovvero per incapacità naturale della donna.
Per i giudici è necessario tenere presente un concetto fondamentale: nei giudizi relativi allo status coniugale è prevista la nomina del curatore speciale della parte colpita da incapacità naturale per malattia di mente. Ciò detto, nella vicenda presa in esame sono mancati i presupposti per la nomina di curatore speciale per la donna, soprattutto perché dalla perizia disposta in sede penale (nell’ambito dell’incidente probatorio relativo al processo che ha visto coinvolto l’uomo per i denunciati maltrattamenti ai danni della moglie) risultava che la donna psichicamente era lucida, coerente, orientata in spazio tempo e verso le persone, adeguata dal punto di vista comportamentale e relazionale, con ideopercezione esente da fenomeni di produttività psicotica. Tirando le somme, non sono emersi quindi elementi configurabili un disturbo della personalità, salva la presenza di semplice sintomatologia ansiosa verosimilmente riconducibile alle vicende personali.