La clausola penale stabilita per il mero ritardo non si applica in caso di inadempimento

Attraverso la decisione presa, il Tribunale di Milano, impegnato in una causa di risoluzione e risarcimento danni derivanti da un contratto di appalto, fornisce interessanti spunti di riflessione sull'applicazione della clausola penale.

La clausola penale stabilita per il mero ritardo non si applica in caso di inadempimento

Con atto di citazione, la parte agente in giudizio chiedeva di dichiarare risolto il contratto di appalto a causa del mancato adempimento della controparte nonché di condannarla al pagamento della penale come previsto dall’accordo sottoscritto dalle parti, oltre al risarcimento per i danni derivanti dalla perdita di incentivi fiscali. 

Dopo un'analisi dei documenti presentati, il Tribunale ha constatato che l'impresa appaltatrice non aveva mai avviato i lavori previsti dal contratto di appalto, nonostante le sollecitazioni del committente. Inoltre, poiché non si è presentata in Tribunale, non ha adempiuto all'onere di provare la propria posizione; quindi, è stata decretata la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento secondo l'articolo 1453 c.c. 

In merito alle clausole penali sottoscritte, una di queste era prevista nel caso in cui vi fosse stato un ritardo nell'inizio dei lavori. Secondo il Tribunale la pattuizione limita il risarcimento al caso di tardivo o inesatto adempimento, ossia nei casi in cui l'appaltatore, anche se in ritardo, inizia e completa i lavori. Tuttavia, nel caso in esame, l'impresa non ha mai avviato i lavori, cosicché il Tribunale ha qualificato l’inerzia come inadempimento e non come un ritardo nell'adempimento. 

La seconda clausola penale invece, era stata pattuita nell’eventualità della perdita dei benefici fiscali del 90% e del 50%. Il mancato avvio dei lavori ha di certo portato al committente la perdita dell'incentivo al 90%, ma non del bonus per le ristrutturazioni al 50%, poiché la scadenza è stata estesa al 31 dicembre 2024. Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che in questa circostanza sia valida l'applicazione della penale per la perdita del bonus del 90%. 

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